30 ottobre - Giornata del prigioniero politico

Il 30 ottobre ricorre in Russia la Giornata del prigioniero politico, istituita nel 1974 grazie a Kronid Ljubarskij e Aleksej Murženko, detenuti nel campo di lavoro sovietico noto come Dubravlag. Il 30 ottobre 2023 Memorial Italia vuole ricordare le prigioniere e i prigionieri politici di oggi pubblicando una serie di video in cui vengono lette le ultime dichiarazioni di alcuni di loro. Sono i discorsi che le imputate e gli imputati hanno il diritto di pronunciare prima che venga emessa la sentenza. Sono testi sinceri, forti, coraggiosi, pronunciati da esponenti dell’intera società russa: giornaliste e giornalisti, studenti, persone dello spettacolo, attiviste e attivisti, uomini e donne comuni, tutte vittime del regime.

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita una associazione denominata

“MEMORIAL ITALIA”

Art. 2 – Sede e durata

L’associazione ha sede legale in Milano, Corso Garibaldi 75.

L’associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopo dell’associazione

L’associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di: 

. favorire lo studio, la ricerca scientifica e l’istruzione;

· svolgere opera di salvaguardia e tutela della memoria delle fonti storiche del ’900;

· favorire lo studio e il confronto sui temi della memoria contemporanea, delle divisioni e della condivisione delle memorie collettive del ’900; 

· raccogliere le memorie del ’900, in ogni loro forma (diari, autobiografie, documenti, fotografie, materiale cinematografico, letterario, ecc), che siano utili ad arricchire lo studio del XX secolo soprattutto sui temi della violenza, dei diritti umani, della giustizia, dei totalitarismi; 

· studiare e riflettere sulla storia passata e presente dei diritti umani in Russia; 

· diffondere, attraverso mostre, seminari, lezioni nelle scuole e nelle università, la conoscenza della storia dell’URSS del ventesimo secolo;  

· divulgare in Italia le iniziative scientifiche e culturali dell’associazione Memorial di Mosca;  

· promuovere le ricerche sulla storia delle repressioni politiche in URSS nel ventesimo secolo;  

· raccogliere materiale documentario sulle vittime italiane delle repressioni staliniane. 

Art. 4 – Carattere culturale e non lucrativo

L’associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto e persegue obiettivi culturali. Essa è indipendente, neutrale e autonoma. E’ fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione in favore dei soci: tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, debbono essere impiegate nel perseguimento del fine non lucrativo istituzionale.

Art. 5 – Associati

Sono soci dell’associazione:

– i soci fondatori, cioè le persone intervenute all’atto costitutivo;

– i soci ordinari, cioè le persone fisiche o gli enti che condividono le finalità dell’associazione e che si impegnano per realizzarle;

– soci onorari;

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

Possono essere soci dell’associazione persone fisiche, associazioni, fondazioni, società od altri enti che intendano cooperare alla realizzazione degli scopi dell’associazione e ne accettino lo statuto. I soci ordinari, in possesso dei requisiti richiesti, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo in seguito a loro domanda. Sono soci onorari le persone o le aziende che per acquisita notorietà nel proprio settore di attività o per meriti acquisiti nei confronti dell’associazione, dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso di essa. I soci onorari sono prescelti e nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Ammissione, recesso ed esclusione di soci

Deliberata l’ammissione dei soci ordinari ed onorari, essi acquistano la qualità di socio con la sottoscrizione dello statuto e del regolamento interno e con il versamento della quota associativa, se dovuta.  I soci onorari sono esenti da obbligo di versamento di qualsiasi quota o contributo.

Il socio può recedere con un preavviso di almeno sei mesi ed il recesso ha effetto con lo scadere dell’esercizio in corso al momento della comunicazione, che deve essere fatta per iscritto al Consiglio Direttivo, della volontà di recedere.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei propri membri, pronuncia altresì la decadenza o l’esclusione del socio:

– in caso di gravi violazioni degli obblighi associativi;

– in difetto di pagamento delle quote associative entro due mesi dalla scadenza dei termini previsti.

La decadenza e l’esclusione hanno effetto immediato ma non esonerano dal pagamento dei contributi sino a tal momento dovuti.

I soci che siano receduti, abbiano cessato di appartenere all’associazione o ne siano stati esclusi ed i loro aventi causa, non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sull’eventuale patrimonio dell’associazione.

Art. 7 – Quota di associazione e contributi volontari.

Per essere soci è necessario versare ogni anno una quota associativa deliberata entro la fine dell’esercizio precedente da parte del Consiglio Direttivo.

Se entro tale termine la delibera non viene effettuata, rimarrà a tutti gli effetti in vigore la quota dell’esercizio precedente.

Per i nuovi associati la quota deve essere versata all’atto della domanda e per l’importo totale anche se riferita ad una qualsiasi frazione dell’anno.

Le entrate dell’associazione sono costituite:

– dalle quote degli associati;

– da contributi volontari;

– da contributi, lasciti, donazioni, liberalità e sussidi disposti da persone o enti pubblici o privati.

Per ogni esercizio, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere redatto un bilancio da sottoporre all’assemblea degli associati.

Art. 8 – Organi

Gli organi dell’associazione sono:

– l’Assemblea degli associati;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Comitato Scientifico;

– il Revisore dei conti, qualora l’assemblea ne deliberi la necessità e la conseguente elezione.

Art. 9 – Assemblea

L’assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale e si riunisce almeno una volta all’anno e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.

Compiti dell’assemblea sono:

– l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

– le deliberazioni sugli oggetti attinenti la gestione dell’associazione che il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame e che divengono vincolanti per il Consiglio medesimo;

– la nomina e l’eventuale revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per  quelli nominati al momento dell’atto costitutivo, la determinazione del loro numero e la durata della nomina;

– l’eventuale elezione del Revisore dei Conti;

– le modifiche dello statuto come previsto dal successivo art. 15;

– lo scioglimento dell’associazione.

L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata a.r., telefax o messaggio di posta elettronica contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data della riunione, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per l’assemblea al domicilio dei soci.

L’assemblea può essere convocata in Milano o in altre località indicate nello statuto, purché in Italia.

Il Consiglio Direttivo o un quinto degli associati possono richiedere la convocazione dell’assemblea.

L’assemblea è regolarmente costituita se è presente o rappresentata la maggioranza semplice degli associati in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei soci intervenuti in seconda convocazione. Essa delibera con la maggioranza  dei votanti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza, da persona eletta dall’assemblea tra i presenti.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, anche non associati, che va da sette a undici, eletti dall’assemblea che all’atto della nomina ne determina pure il numero. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed in particolare:

– elabora il programma annuale di attività, progetta gli interventi da realizzare e ne coordina lo svolgimento;

– coordina e gestisce le attività dell’associazione e predispone i bilanci annuali;

– elegge al suo interno: Presidente, Vice Presidente ed un segretario;

– affida particolari mansioni ad uno o più dei suoi membri od anche ad altri Soci o specifici gruppi;

– convoca le Assemblee;

–          amministra il patrimonio sociale.

Svolge inoltre tutto quanto è necessario per far funzionare con regolarità l’associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità mediante avviso scritto o messaggio di posta elettronica contenente l’ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo con la stessa procedura può essere convocato da almeno i due terzi dei suoi membri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11 –  Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale sia per le operazioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea degli associati. In sua assenza o impedimento le sue mansioni sono attribuite da un Vice Presidente che può essere eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 12 – Il Revisore dei Conti

L’attività dell’associazione può essere controllata da un Revisore contabile, con funzioni di verifica della contabilità e del bilancio. Egli è nominato dall’assemblea e resta in carica per due esercizi.

Art. 13 – Modifiche dello statuto

Le proposte di modifica del presente statuto sono competenza dell’assemblea generale straordinaria per la cui validità sarà necessario, tanto in prima che in seconda convocazione, la presenza di più della metà degli associati. La relativa delibera è approvata con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Art. 14 – Estinzione dell’associazione

L’assemblea, con le procedure e le maggioranze di cui all’articolo precedente, può deliberare lo scioglimento dell’associazione e disporre circa la devoluzione del patrimonio ad altre associazioni od enti senza finalità di lucro aventi scopo analogo, affine o connesso a quello dell’associazione, escluso comunque il rimborso agli associati.

Art. 15 – Norme generali

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme della legge italiana in materia di associazioni.